STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL CICLAMINO" ciclamino

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata
Art. 1
E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "IL CILAMINO".
L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di
organizzazione NO PROFIT
Art. 2
L'associazione ha sede legale in Via Cimabue 6 a Milano
Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove
Art. 3
L'associazione ha durata illimitata

TITOLO II

Scopo ed oggetto
Art. 4
L'associazione si prefigge di operare al fianco di famiglie in difficoltà organizzando  servizi di assistenza domiciliare rivolta agli anziani, ai malati di Alzheimer, ai bambini e di collaborazione domestica. L'associazione valorizzerà le risorse umane presenti sul territorio con adeguati corsi di formazione atti alla conoscenza specificia dei problemi da affrontare.
Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative , le
associazioni, gli  enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione
Art. 5
L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:
a) il mantenimento dei soggetti deboli all'interno della famiglia attivando una serie di aiuti competenti e qualificati
b) l'organizzazione di corsi per la formazione del personale
c) la diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo anche multimediale di documentazione di interesse medico- scientifico- sociale
d) la realizzazione di incontri e convegni specifici per la sensibilizzazione sui problemi delle famiglie

L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del presente
articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, non ultime la realizzazione di progetti di sensibilizzazione con tutti i mezzi di diffusione disponibili

Art. 6
Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.
L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.
Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 7
I soci si suddividono in due categorie:
- soci collaboratori
- soci ordinari.
Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono
promotori di attività sociali.
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.
Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite
dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano
di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.
E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.
Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.
L'ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata dall'assemblea.

Art. 9
I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 10
Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi
sociali.
Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art. 11
Può essere dichiarato decaduto il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12
Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.
L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può
giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 13
Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 14
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 15
L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15
giorni prima della data fissata.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.
Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea.
In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
Sono compiti dell'assemblea:
a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo;
e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16
Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 18
Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica due anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore
delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

Art. 19
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
f) nominare i soci onorari;
g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti
con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 20
Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art. 21
Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il
vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art. 22
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.


TITOLO IV
Patrimonio - Esercizio sociale
Art. 23
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.
Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Ai componenti del consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

TITOLO V
Scioglimento e liquidazione

Art. 24
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica NO PROFIT o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI
Clausola compromissoria

Art. 25
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.

Milano,16 ottobre 2007