L'Amministratore di sostegno
Il Codice civile prevede agli artt. 404 e seguenti alcune misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, che sono pertanto applicabili anche alle persone malate di Alzheimer.
La capacità giuridica è l’idoneità di una persona ad essere titolare di diritti, potestà obblighi e doveri. Essa è riconosciuta dalla legge ad ogni persona fisica vivente. Tale capacità si acquisisce con la nascita (cfr. art. 1 codice civile) e comporta dunque che anche i neonati, i minorenni o gli incapaci possano essere titolari, ad esempio, del diritto di proprietà di un bene.
Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, vale a dire l’idoneità del soggetto a manifestare validamente la propria volontà per acquistare o esercitare diritti, assumere obblighi e compiere atti giuridici. La capacità di agire si acquista con la maggior età (cfr. art. 2 codice civile) e si conserva di regola fino alla morte. Tale capacità è strettamente legata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi.
Nel caso di una persona affetta dal morbo di Alzheimer, mentre conserva la capacità giuridica, con il decorso della malattia questa persona viene a trovarsi in una situazione di infermità che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Di fatto sono spesso i familiari che provvedono per suo conto, assumendo il ruolo di “tutori”, ma tale situazione di fatto non è riconosciuta dal punto di vista giuridico, con la conseguenza che i familiari potrebbero non poter compiere validamente un atto necessario alla persona malata.
Oltre ai classici istituti di interdizione ed inabilitazione, l’ordinamento ha previsto recentemente una nuova misura di protezione in favore delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, l’amministrazione di sostegno.
Legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.” (G. U. n. 14 del 19.1.2004)
La legge di recente introduzione, modificando alcuni articoli del codice civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso ed altre norme collegate, dispone che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui la persona stessa ha la residenza o il domicilio.
La finalità della legge è quella di tutelare - con la minore limitazione possibile della capacità di agire - le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (cfr. art. 1 della legge) e di limitare quindi il ricorso agli istituti tradizionali (interdizione ed inabilitazione) che si traducono in pratica nell’imposizione di limiti alla capacità di autodeterminazione del soggetto.
Con l’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano l’assistenza necessaria dell’amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle esigenze della propria vita quotidiana.
Come risulta dai lavori preparatori del provvedimento, è maturata nel legislatore la consapevolezza che, accanto agli istituti tradizionali, è necessario prevedere una figura che abbia funzione non tanto “sostitutiva” ma di sostegno, e che intervenga non nella totalità degli atti che la persona assistita è chiamata a compiere (interdizione), e
nemmeno in un ambito di categoria predefinita (inabilitazione), ma solamente in quegli atti per i quali la situazione concreta suggerisce una presenza vicariante.
Questa figura è stata individuata nell’amministratore di sostegno, nominato da un Giudice con una procedura semplificata e senza spese giudiziali.
Il procedimento di nomina
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio su ricorso del beneficiario medesimo ovvero del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), degli affini entro il secondo grado (cognato), o del pubblico ministero.
Nell’ipotesi che ci occupa, la stessa persona beneficiaria sapendo di essere affetta da un’infermità degenerativa come l’Alzheimer, può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno, facendo direttamente istanza al Giudice tutelare.
Il Giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, dopo aver sentito/visto personalmente la persona cui il procedimento si riferisce.
Il decreto di nomina deve contenere, oltre alle generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno e la durata del suo incarico, l’oggetto dell’incarico e gli atti che quest’ultimo ha il potere di compiere, gli atti che il beneficiario può compiere da solo con l’assistenza dell’amministratore, i limiti anche periodici delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Il giudice tutelare, inoltre, può convocare in qualunque momento l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.
Poiché la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, la legge dispone che l'amministratore può essere indicato dallo stesso interessato, anche se interdetto o inabilitato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nella scelta dell’amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferirà, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
La legge prevede inoltre che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro primo del codice civile e cioè le fondazioni e le associazioni. Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona hanno peraltro uno specifico dovere di proposta del ricorso al Giudice tutelare se a conoscenza di fatti tali da renderne opportuna l’apertura del procedimento, o comunque di informazione al pubblico ministero, e questa legittimazione/dovere è una novità introdotta dalla legge.
Compiti dell’amministratore di sostegno
Il Giudice tutelare, nel suo provvedimento, individua e definisce gli atti che il beneficiario può compiere solamente con l’assistenza dell’amministratore, l’oggetto dell’incarico e i limiti della spesa, di modo che il beneficiario conserva la capacità di
agire per tutti gli atti non riservati dal Giudice all’amministratore di sostegno.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. Inoltre, la legge stabilisce che in ogni caso il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”, con evidente tutela della dignità del beneficiario.
L’ufficio di amministratore di sostegno, a meno che non si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, dura dieci anni.
Responsabilità dell’amministratore di sostegno
All’amministratore di sostegno si applicano le norme relative alla responsabilità del tutore e all’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti. Queste disposizioni hanno lo specifico scopo di garantire la conservazione del patrimonio del beneficiario. L’amministratore di sostegno, del resto, non agisce con piena e insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni deve tener conto e della cui volontà non può prescindere.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Amministrazione di sostegno presso Palazzo di Giustizia di Milano 02 54333735 – 02 54333602
(da Il quaderno del caregiver n.3 di AIMA Milano Onlus)
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